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6 Gennaio 2026

Capitalizzazione degli interessi: il rigore formale della Cassazione sulla pattuizione scritta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025 , ha riaffermato l'invalidità dell'anatocismo bancario e validità della capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati prima del 2000 in assenza di una specifica pattuizione scritta. La pronuncia sancisce che la banca non può avvalersi della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per introdurre la capitalizzazione periodica, poiché tale modifica risulta intrinsecamente peggiorativa rispetto alla nullità delle clausole precedenti. Il provvedimento affronta inoltre il complesso tema della prescrizione decennale nell'azione di ripetizione di indebito, ponendo in capo all'istituto di credito l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse contestate.

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5 Gennaio 2026

Congedo straordinario e convivenza: la Corte Costituzionale estende la tutela

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, estendendo il diritto al congedo straordinario per assistere il convivente disabile anche ai periodi antecedenti alla riforma del 2022. La decisione si fonda sulla necessità di tutelare il diritto alla salute e all'assistenza del disabile grave all'interno della propria comunità di vita, indipendentemente dalla presenza di un vincolo matrimoniale. Valorizzando il ruolo del convivente di fatto come caregiver familiare, la Consulta ha equiparato la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio ai fini della fruizione del congedo biennale retribuito. Tale pronuncia apre la strada al riconoscimento di indennità pregresse per numerosi lavoratori, consolidando un modello di welfare inclusivo e rispettoso delle diverse formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

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31 Dicembre 2025

Il licenziamento nell’era dell’AI: quando la tecnologia giustifica la riduzione del personale

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice le cui mansioni erano state assorbite dall'integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale. La pronuncia chiarisce che l'automazione dei processi, unitamente a una crisi aziendale documentata, giustifica la soppressione di specifiche posizioni lavorative qualora queste non siano più funzionali al core business tecnologico dell'impresa. La decisione ribadisce che l'obbligo di repêchage non è assoluto: il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l'impossibilità di reimpiego, ma non può essere obbligato a ricollocare il dipendente in ruoli che richiedano competenze tecniche radicalmente diverse da quelle possedute. Il provvedimento sottolinea come le scelte organizzative volte all'efficientamento tramite l'AI siano insindacabili nel merito, purché ne venga provata l'effettività e il nesso causale con il licenziamento.

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25 Agosto 2025

Manomissione del contatore e ricostruzione dei consumi: chiarimenti dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 985 del 24 settembre 2024, ha affrontato la questione della ricostruzione dei consumi di energia elettrica in caso di manomissione del contatore. La pronuncia chiarisce che, nel contesto della disciplina europea e nazionale sulla liberalizzazione del mercato dell’energia, i dati di misura forniti dal distributore locale costituiscono prova attendibile dell’energia effettivamente erogata. Solo contestazioni motivate e documentate da parte dell’utente, come fotografie del contatore o evidenze di incongruenze nelle misure, possono inficiare tale attendibilità. La decisione ribadisce il ruolo centrale del distributore nella gestione e registrazione dei consumi e conferma l’efficacia del sistema di misurazione basato sul codice POD.

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25 Agosto 2025

Prescrizione dell'azione di regresso INAIL e responsabilità del datore di lavoro: l’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12485 dell’8 maggio 2024, ha chiarito i termini di prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL esercitata ai sensi dell’art. 2049 c.c. La pronuncia stabilisce che il termine triennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del datore di lavoro, essendo irrilevante l’eventuale pendenza di un separato procedimento penale a carico del dipendente. La decisione ribadisce il definitivo superamento della "pregiudiziale penale", confermando che l’accertamento della responsabilità civile e l'astratta qualificazione del fatto come reato possono avvenire autonomamente in sede civile. L'ordinanza sottolinea come l’azione di regresso resti unica e unitaria: una volta maturata la prescrizione rispetto al datore di lavoro, non è possibile riaprire i termini invocando la responsabilità indiretta per il fatto illecito del sottoposto.

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